Statuto

IL NOSTRO MANIFESTO

Art. 1

E’ costituita l’Associazione Culturale denominata “FUORI POSTO”.
L’Associazione ha sede in Reggio Calabria.

Art. 2

L’Associazione è un ente non commerciale, non persegue fini di lucro e non può distribuire utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, né in modo diretto né indiretto. La stessa è una libera Associazione di fatto, apatica e apolitica, e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché dal presente Statuto. L’associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dalla elettività e gratuità delle cariche associative e dall’obbligatorietà del bilancio. Essa é assolutamente autonoma nell’organizzazione delle proprie attività.

Art. 3

L’associazione culturale FUORI POSTO si pone l’obiettivo di organizzare iniziative culturali e artistiche in Calabria.

Fuori Posto è nata dalla voglia di fare cultura e di valorizzare il nostro territorio per accendere una scintilla di speranza nel cuore dei tanti giovani creativi calabresi, affinché l’idea di un futuro lavorativo in Calabria in ambito artistico, culturale e ricettivo diventi una realtà e non rimanga un desiderio irrealizzato.

È nello spirito dell’associazione la mentalità del rimboccarsi le maniche, dell’arrangiarsi positivo, che si traduce nel superare le carenze strutturali e logistiche della città in ambito culturale e artistico, sostituendo alla lamentela e alla commiserazione, uno spirito proattivo, ottimistico e propositivo. Uno spirito volto alla concreta risoluzione dei problemi per il raggiungimento di un obiettivo comune: valorizzare la Calabria attraverso la cultura. 

Grazie a questo spirito di adattamento, l’associazione si impegna a fare tesoro delle risorse, seppur limitate, di cui la città dispone, per fare “cultura fuori posto”, cioè ovunque sia possibile.
Al fine di acquisire una mentalità positiva è necessario abbandonare lo stereotipo di un’arte rinchiusa fra le mura dei musei, di luoghi istituzionali, lasciando invece spazio alla creatività più pura, quella che nasce dalla mancanza di barriere ben definite. 

La “cultura fuori posto”, di cui l’associazione si fa portavoce, è proprio un invito ad aprire la mente a possibilità nuove. Fuori Posto è un posto per chiunque abbia qualcosa da dire, per chiunque possa essere portatore, attraverso il proprio mezzo di comunicazione, di quel cambiamento sociale e culturale necessario al superamento di ogni forma di discriminazione. Tra i suoi obiettivi, infatti, l’associazione si propone quello di creare una rete locale che faccia squadra contro qualsiasi forma di discriminazione sociale e di criminalità ancora presenti sul nostro territorio attraverso la cultura.

L’ASSOCIAZIONE per il raggiungimento dei suoi fini, potrà promuovere varie attività finalizzate:

  • alla ricerca di fondi, di strutture e di apparecchiature da destinare alle attività dell’associazione stessa, siano esse pubbliche o private, a seconda della necessità;
  • ad incontri culturali quali convegni, conferenze, atti ad ampliare l’ottica dello scopo sociale.

Art. 4

Le attività strumentali e connesse attuate per il raggiungimento dello scopo principale, da effettuarsi anche in collaborazione con Enti Pubblici e/o privati, sono:

– organizzazione di eventi socio culturali finalizzati alla divulgazione del valore della cultura e degli artisti presenti sul territorio;
– allestimento di mostre “fuori posto” e cioè in luoghi non convenzionali e ovunque sia possibile creare spazi di divulgazione culturale;
– promozione di visite guidate, mostre e di ulteriori iniziative culturali volte a far conoscere il territorio e le sue bellezze artistiche e paesaggistiche;
– studio, promozione e realizzazione di iniziative ed attività culturali, musicali, turistiche, ricreative, di ristorazione nonché editoriali, atte a favorire l’incontro e lo svago tra gli associati e terzi;
– organizzazione di incontri, dibattiti, seminari, convegni, proiezioni di film e documenti, concerti, lezioni, organizzazione e promozione di eventi culturali quali reading poetici, laboratori creativi, rassegne teatrali, mostre d’arte, performances, incontri con l’autore, congressi e similari aventi ad oggetto problematiche di natura sociale e culturale;
-promuovere, in collaborazione con le istituzioni locali, nonché le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, il mondo dell’associazionismo, azioni di sensibilizzazione e progetti educativi relativi all’arte, il teatro, la lettura, il cinema e ogni altro aspetto della cultura;
– prestazione di servizi ricreativi, ristorativi e di pernottamento ai propri associati e a terzi, in convenzione o con altra tipologia di accordo;
– attività editoriale: pubblicazione di bollettini, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e di eventuali ricerche compiute;
-pianificazione di incontri, collaborazioni e mantenimento dei rapporti con qualunque altro Ente, Associazione, Federazione, Istituzione ed Organismo governativo, professionista, società o impresa, interessati o comunque coinvolti nella gestione di attività sportive, sociali, culturali ed assistenziali in genere;
-promozione di contatti tra i propri associati e terzi incentivando la formazione, l’aggiornamento e lo scambio culturale tra gli stessi, nonché la diffusione di informazioni mediante tecnologie informatiche, telematiche e multimediali;
– produzione e organizzazione, in proprio ed in collaborazione con altri Enti ed Associazioni, attività ricreative varie ed organizzazione del tempo libero, corsi, scuole, asili nido, ludoteche, manifestazioni, rassegne, mostre, produzione e utilizzo di supporti audio e video, dibattiti, incontri a livello nazionale ed internazionale;
– la promozione, l’organizzazione e la gestione di ogni tipo di iniziativa in tutti i campi ed i settori dell’educazione e della formazione: cultura, arte, spettacolo, scienza, sport e tecnica;
– l’impegno nel campo sociale anche mediante opere di solidarietà e beneficenza;
-svolgere attività di promozione e di comunicazione per conto di terzi che propongano eventi coerenti con gli interessi dell’associazione;
-nell’organizzazione di laboratori creativi di Arte Terapia tenuti da professionisti del settore artistico e psicoterapeutico ed atti a supportare bambini, giovani e adulti nella gestione di problematiche sociali attraverso lo strumento dell’arte.

L’associazione potrà partecipare a bandi culturali emessi dalla città di Reggio Calabria, dalle Province, dalle Regioni, dalla comunità europea o da privati, per accedere a sovvenzioni per le varie attività.
L’Associazione potrà avvalersi dell’attività lavorativa e della collaborazione dei soci e di terzi per l’organizzazione e la gestione delle suddette attività.
L’associazione potrà ricorrere alla vendita di prodotti creati dalla stessa e dai suoi associati e ricevere donazioni da soci e da terzi per il perseguimento e raggiungimento del suo oggetto sociale.

Art. 5

Possono essere soci dell’Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che abbiano interesse al raggiungimento degli scopi dell’Associazione e presentino domanda di iscrizione nei modi previsti dal presente statuto.

Art. 6

I soci si dividono in Soci Fondatori, Ordinari e Sostenitori.
Sono soci Fondatori coloro che hanno concorso alla costituzione dell’Associazione.
Sono Soci Ordinari tutti coloro che aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza, sostenendone le attività tramite il versamento della quota associativa.
Sono Soci Sostenitori coloro che desiderano provvedere a versamenti ulteriori alla quota associativa, in segno tangibile di appoggio alle iniziative ed all’attività dell’Associazione.
La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i Soci in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione.
Ciascun Socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione ed è esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.
Tutti i soci che abbiano la maggiore età, inoltre, hanno diritto all’elettorato attivo e passivo. In particolare, tali soci hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti e per la elezione degli organi sociali.
Per aderire all’Associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata, indirizzata al Presidente. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e la disciplina relativa, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
Il Presidente sottoporrà la domanda all’approvazione del Consiglio Direttivo, il quale dovrà procedere entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Nel caso di diniego, motivato, l’interessato può proporre appello in Assemblea.

Art. 7

Il Consiglio Direttivo stabilisce la misura della quota associativa annuale.

Art. 8

Ogni socio può in ogni momento esercitare il diritto di recesso; tale diritto ha effetto a decorrere dal secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la relativa notifica.

La qualità di socio si perde:
a) per mancato pagamento della quota associativa;
b) per esclusione decisa dal Consiglio Direttivo in caso di comportamento contrario agli scopi dell’Associazione. L’associato escluso può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.

Art. 9

L’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa. E’ garantita l’uniformità del rapporto e delle modalità associative, volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art. 10

Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente.
L’elezione degli organi amministrativi è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Art. 11

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. Tutti i soci in regola con gli obblighi imposti dall’Associazione, e in particolare con il versamento delle quote associative, possono partecipare all’Assemblea generale.
Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare all’Assemblea da altro socio mediante delega scritta e firmata; la delega può essere conferita solo ad altro socio.
Sono ammesse al massimo due deleghe per socio. E’ garantita l’osservanza del principio del voto singolo.
Anche gli Enti hanno diritto ad un voto in Assemblea. E’ escluso il voto per corrispondenza.

Art. 12

L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo.
Essa inoltre provvede a:
– eleggere gli organi sociali;
– delineare il programma delle attività sociali;
– deliberare sulle modifiche del presente statuto;
– approvare gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’associazione;
– deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
L’Assemblea si riunirà ogni qualvolta sarà convocata dal Presidente, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri, ovvero su domanda motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei soci.
La convocazione deve pervenire per iscritto, via fax o per mail, ai soci almeno otto giorni prima della data dell’Assemblea, e deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, e l’ordine del giorno da discutere. L’adunanza di seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione.

Art. 13

Salvo che non sia diversamente stabilito da norme di legge o del presente statuto, le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le votazioni si fanno per alzata di mano oppure per appello nominale.
Si voterà a scrutinio segreto quando ne faccia domanda uno o più soci presenti.

Art. 14

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull’eventuale scioglimento dell’Associazione.
In caso di modifiche statutarie, l’Assemblea è validamente costituita con la presenza dei tre quarti dei soci e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà degli associati, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 15

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre membri eletti dall’Assemblea ordinaria.
Il Consiglio Direttivo in carica per la durata di cinque anni ed è rieleggibile.

Art. 16

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
– la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, in base alle linee direttive ricevute dall’Assemblea;
– la nomina, al suo interno, del Vice Presidente e del Segretario;
– l’ammissione all’Associazione di nuovi soci;
– l’esclusione degli associati;
– la redazione annuale del bilancio consuntivo.
La carica di consigliere non prevede alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.17

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.
La convocazione è fatta mediante lettera, via fax o per mail, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno, spedita a tutti i consiglieri almeno otto giorni prima dell’adunanza.
Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Art.18

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, da un altro membro del Consiglio, designato dai presenti.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti.
In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.

Art.19

Il Presidente, eletto direttamente dall’Assemblea, ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio, vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell’Assemblea, provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e della disciplina sociale.
In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all’approvazione di quest’ultimo nella sua prima riunione.
Il Presidente rimane in carica tre anni e può essere rieletto.

Art. 20

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative, da contributi e da ogni altra elargizione, in beni e in denaro, ordinaria e straordinaria fatta a favore dell’Associazione, nonché da lasciti, donazioni, eredità che eventualmente dovessero pervenire all’Associazione.
Il patrimonio è, altresì, costituito dalle entrate derivanti da attività economiche eventualmente realizzate in conformità alle finalità istituzionali dell’Associazione.

Art. 21

L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo procederà alla formazione del rendiconto economico e finanziario che dovrà essere approvato dall’Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art. 22

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 23

In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione o Circolo con finalità identiche o analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 24

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.